COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 45 DEL 20/05/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Brebbia Camp. 1^Cat. / Gir. L Gara del 18/04/2004 tra Trebbia/Malnatese (C.U. n.42del C.R.L. datato 29/04/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 45 DEL 20/05/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Brebbia Camp. 1^Cat. / Gir. L Gara del 18/04/2004 tra Trebbia/Malnatese (C.U. n.42del C.R.L. datato 29/04/2004) La società BREBBIA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore MASTROTOTARO VINCENZO sino al 26/10/2005, lamentando che la condotta posta in essere dal calciatore sanzionato si sarebbe concretizzata in maniera diversa limitandosi a poggiare il suo pugno sulla guancia dell’arbitro senza colpirlo con violenza e senza voler manifestare violenza, ma limitandosi a gesti di dissenso per le decisioni assunte dal direttore di gara. Chiede di conseguenza una riduzione della squalifica. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n. 5 del C.G.S., rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, con il relativo supplemento di rapporto e sentito a chiarimenti il direttore di gara è emerso in maniera indiscutibile che il MASTROTOTARO dopo che gli veniva comminato il provvedimento di espulsione colpiva l’arbitro con un pugno alla mascella destra, che pur non causando particolari problemi, provocava un indolenzimento della parte colpita per circa mezz’ora. La condotta del calciatore sanzionato, inoltre, diversamente dal contenuto degli scritti a sua difesa, non manifestava alcun segno di ravvedimento e le conseguenze del suo operato sono state attenuate unicamente dall’intervento dei propri compagni di squadra che si prodigavano anche per allontanare il MASTROTOTARO rendendo possibile l’accesso agli spogliatoi al direttore di gara. Tenuto conto della possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti ai sensi ed agli effetti dell’art.32 3° comma del C.G.S. e degli abituali criteri di valutazione della Presente Commissione si ritiene necessario e doveroso sanzionare con maggior rigore la condotta posta in essere dal reclamante. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto ed in applicazione dell’art.32, 3°comma del C.G.S. aggrava la sanzione a carico del calciatore MASTROTOTARO VINCENZO a tutto il 31/12/2005, dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
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