COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 45 DEL 20/05/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Brivio Camp. 1^Cat. / Gir. I Gara del 18/04/2004 tra Missaglia/Brivio (C.U. n.39 del Comitato di Lecco datato 29/04/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 45 DEL 20/05/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Brivio Camp. 1^Cat. / Gir. I Gara del 18/04/2004 tra Missaglia/Brivio (C.U. n.39 del Comitato di Lecco datato 29/04/2004) La società A.C. BRIVIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore GABRIELE POLONIOLI a tutto il 31/10/2004 ed inibito il dirigente GIOVANBATTISTA PANZERI a tutto il 17/06/2004, chiedendo una riduzione delle sanzioni comminate dal G.S. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S., rileva: letti gli atti e come descritto nel rapporto arbitrale, il calciatore POLONIOLI, in seguito ad una decisione arbitrale, si avvicinava minacciosamente al direttore di gara e dopo averlo strattonato violentemente teneva un comportamento irriguardoso ed offensivo; successivamente ritardava l’uscita dal terreno di gioco e reiterava gli insulti. Pertanto, visto il comportamento tenuto dal POLONIOLI, la sanzione comminatagli deve essere confermata. Per quanto riguarda la posizione del dirigente PANZERI si deve osservare che. Come riportato chiaramente nel rapporto arbitrale, al termine della gara, il dirigente in questione teneva un comportamento reiteratamente offensivo nei confronti del direttore di gara. Pertanto, visto il comportamento tenuto dal PANZERI la sanzione comminata dal G.S. appare equa e confermata integralmente. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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