COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 45/BIS del 21 maggio 2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO V.S. SERLE CAMP. 3° CATEGORIA GARA PLAY-OFF 2319/45-bis Relativo alla partecipazione del calciatore STEFANO CONTI dell’U.S. ORATORIO MOMPIANO alla gara tra U.S. ORATORIO MOMPIANO/U.S. SERLE del 16/05/2004.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 45/BIS del 21 maggio 2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO V.S. SERLE CAMP. 3° CATEGORIA GARA PLAY-OFF 2319/45-bis Relativo alla partecipazione del calciatore STEFANO CONTI dell'U.S. ORATORIO MOMPIANO alla gara tra U.S. ORATORIO MOMPIANO/U.S. SERLE del 16/05/2004. Il calciatore STEFANO CONTI dell'U.S. ORATORIO MOMPIANO ha riportato l'ammonizione che ha determinato la squalifica nella gara di ricupero del 21/04/2004 ed ha partecipato, in posizione regolare alla ulteriore gara di ricupero del 25/04/2004, essendo stata la sanzione pubblicata nel C.U. n. 35 del 29/04/2004. Il 16/05/2004 il calciatore suddetto ha partecipato alla gara di PLAY -OFF tra U.S.ORATORIO MOMPIANO / U.S. SERLE e quest'ultima ha proposto reclamo assumendo che il i calciatore era squalificato e doveva scontare la squalifica in tale gara. Ai sensi dell'art. 12 lettera b del C.G.S., le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione riportata nell'ultima gara di campionato devono essere scontate nella stagione successiva. Tutte le altre squalifiche irrogate nel corso del campionato sono scontate anche nei PLAY-OFF e PLAY-OUT. Il reclamo è fondato e come tale va accolto in quanto, come visto, l’ammonizione che ha determinato la squalifica del calciatore non è stata riportata nell’ultima gara di campionato, ma in una gara di ricupero e quindi la squalifica stessa andava scontata nella gara in oggetto. Costatato la tempestività del reclamo, lette le controdeduzioni dell'U.S. ORATORIO MOMPIANO; la CommissIone Disciplinare in accoglimento del reclamo proposto. COMMINA Alla U.S. ORATORIO MOMPIANO la punizione sportiva della perdita della gara U.S. ORATORIO MOMPIANO / U.S. SERLE 0-3 Sussistono giusti motivi, data la peculiarità del caso, per non comminare alla U. S. ORATORIO MOMPIANO ed al calciatore ulteriori sanzioni. Si dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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