COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 46/ter del 31 maggio 2004- pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ C.S. FERRERA CAMP. 3^ CAT. PLAY-OFF GARA DEL 16/5/2004 TA BUBBIANO / FERRARA (CU N. 37 DEL COMITATO DI PAVIA datato 18/5/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 46/ter del 31 maggio 2004- pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ C.S. FERRERA CAMP. 3^ CAT. PLAY-OFF GARA DEL 16/5/2004 TA BUBBIANO / FERRARA (CU N. 37 DEL COMITATO DI PAVIA datato 18/5/2004) La società FERRERA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore DAVIDE BRIGNOLI per 3 GARE, lamentando che la sanzione era eccessiva. La Commissione Disciplinare, rileva: che la versione resa dalla reclamante, non suffragata da alcun elemento obiettivo si pone in netto contrasto con il rapporto dell’arbitro, che, come è noto, costituisce fonte primaria e privilegiata di prova in giudizio disciplinare. Il direttore di gara, infatti, sostiene di aver espulso il calciatore BRIGNOLI perché con palla non a distanza di giuoco, colpiva con una gomitata al collo un avversario. La sanzione comminata dal G.S. appare, di conseguenza, equa e non suscettibile di riduzione. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa
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