COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 47 del 04/06/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice sportivo CAMPIONATO PLAY OUT SECONDA CATEGORIA GARA: LEONE XIII – GIUSSANI del 23.05.04 Girone O

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 47 del 04/06/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice sportivo CAMPIONATO PLAY OUT SECONDA CATEGORIA GARA: LEONE XIII - GIUSSANI del 23.05.04 Girone O Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 46 del 26.05.04 questo Giudice ha deciso di riservarsi ogni decisione in ordine alla gara in oggetto. La Società Leone XIII ha inviato reclamo in ordine alla gara in oggetto in quanto la società Giussani non avrebbe osservato l’obbligo di impiegare per l’intera durata della gara (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti) almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1981 in avanti. Rilevato che ai sensi del combinato disposto degli art. 42 comma 1 e 6 del C.G.S. i reclami avverso la regolarità di svolgimento delle gare devono essere preannunciati al Giudice sportivo entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferiscono con le modalità di cui all’art. 34 comma 7 che testualmente prescrive: (…. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma o telefax. …….); come peraltro confermato con CU. N° 39 dell’8-4-04 punto 3.4.1 che conferma come il reclamo debba essere ” preceduto da telegramma o telefax entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara. La Società Leone XIII ha quindi preannunziando irregolarmente il proprio reclamo in quanto lo ha inviato (il preannuncio) con lettera manoscritta allegata dall’arbitro al rapporto di gara anziché secondo le modalità previste dal CGS; Peraltro ai sensi dell’art. 29 comma 9 del nuovo C.G.S. l’inosservanza delle formalità di cui ai commi 5, 6 e 8 costituisce motivo di inammissibilità (dei reclami) e ne preclude l’esame. La società Giussani, con nota non sottoscritta in data 31 maggio, pur sostenendo che il fatto non ha influito sull’andamento della gara, ammette che la circostanza impugnata si è verificata seppur in buona fede e per poco tempo. Dagli atti ufficiali di gara, fonte primaria e privilegiata di prova, risulta tuttavia che la società Giussani, dal 29° al 31° minuto del 2° tempo ha schierato in campo un solo calciatore nato dal 1 gennaio 1981 anziché i 2 calciatori previsti dalle vigente normativa. Richiamato l’art. 34 bis delle N.O.I.F. Considerato che il C.U. n. 2 del 10.07.2003 al punto 3.1.4., ha stabilito che è fatto obbligo di impiegare giovani calciatori con le modalità di cui al punto 3.1.1 del C.U. n° 44 del 30-5-02, così come ribadito al punto 7 delle Norme federali e determinazioni del CRL pubblicate con allegato al C.U. n° 11 del 18 Sett. 2003; pertanto le società hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti) almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1981. Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate occorre applicare d’ufficio la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 12 del C.G.S. P.Q.S. DELIBERA 1 di comminare alla Società Giussani la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3. 2 di dichiarare inammissibile ai sensi dell’art. 29 comma 9 del nuovo C.G.S. il reclamo presentato dalla Società Leone XIII, disponendo che la relativa tassa reclamo venga addebitata;
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