COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 47 del 04/06/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Real Accademia Calcio Camp. 1^ Cat. /Gir. M Gara del 02/05/2004 tra Sedriano/Real Accademia (C.U. n. 43 del C.R.L. datato 06/05/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 47 del 04/06/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Real Accademia Calcio Camp. 1^ Cat. /Gir. M Gara del 02/05/2004 tra Sedriano/Real Accademia (C.U. n. 43 del C.R.L. datato 06/05/2004) La società REAL ACCCADEMIA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore LUCA FOLLI a tutto il 06/07/2005, lamentando l’eccessiva pesantezza della sanzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S., rileva: letti gli atti e sentito telefonicamente il direttore di gara, il quale conferma quanto riportato nel proprio rapporto di gara, il calciatore FOLLI, dopo aver commesso un fallo da tergo ai danni di un avversario lo afferrava per i capelli e gli sbatteva la testa per ben tre volte a terra. A questo punto il calciatore FOLLI veniva prontamente allontanato da alcuni compagni di squadra, ma alla notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava al direttore di gara e, prendendolo per la maglia, lo strattonava violentemente tenendo un comportamento gravemente offensivo e oltraggioso, successivamente lo spintonava costringendolo ad indietreggiare di alcuni passi. Continuando a tenere un comportamento oltraggioso tentava di raggiungere un calciatore avversario. A questo punto veniva afferrato da alcuni compagni di squadra e allontanato dal terreno di gioco. Pertanto, visto il grave e reiterato comportamento tenuto dal calciatore LUCA FOLLI la squalifica inflitta dal G.S. appare congrua e merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it