COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 47 del 04/06/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Real Paderno Camp. Jun. Prov. /Gir. D Gara dell’1/05/2004 tra Segrate/Real Paderno (C.U. n. 39 del Comitato di Milano datato 13/05/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 47 del 04/06/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Real Paderno Camp. Jun. Prov. /Gir. D Gara dell’1/05/2004 tra Segrate/Real Paderno (C.U. n. 39 del Comitato di Milano datato 13/05/2004) La società REAL PADERNO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito l’allenatore CANFAILLA GIACOMO sino al 31/10/2004, nonché comminato alla società reclamante l’ammenda di Euro 200,00, lamentando che il contenuto del referto arbitrale non corrisponderebbe ai fatti verificatesi. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n.5 del C.G.S., rileva: dal rapporto arbitrale, il quale forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso delle gare, si evince che l’allenatore sanzionato, all’inizio del 2° tempo, ha volontariamente colpito l’arbitro con una spallata e, al termine della gara, gli ha rivolto frasi offensive. Emerge altresì che, nel corso della gara, i sostenitori della REAL PADERNO hanno tenuto un comportamento gravemente offensivo, nonché minaccioso, nei confronti del direttore di gara, il quale, a fine gara, recandosi nello spogliatoio, veniva insultato dall’intera squadra del REAL PADERNO, ivi compreso il sig. BARBIERI CLAUDIO dirigente responsabile della stessa, tanto che si vedeva costretta a far intervenire i Carabinieri. La ricostruzione dei fatti svolta dalla reclamante trattandosi di una mera allegazione di parte, è invece priva di valenza probatoria. Alla luce della gravità del comportamento tenuto dall’allenatore appare corretta la sanzione comminata dal G.S.. Altrettanto corretta risulta l’ammenda inflitta alla società. In quanto l’allenatore e il dirigente responsabile, che avrebbero dovuto contenere il comportamento dei propri tesserati, hanno invece concorso con loro nel proferire frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dell’arbitro. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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