COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 10/06/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ V.S. VANZAGHELLESE CAMP. PROM GIR. A GARA DEL 07/03/2004 TRA BUSTESE / VANZAGHELLESE C. U. n. 35 DEL C.R.L. datato 11/03/2004
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 48 del 10/06/2004
- pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO SOCIETA' V.S. VANZAGHELLESE CAMP. PROM GIR. A
GARA DEL 07/03/2004 TRA BUSTESE / VANZAGHELLESE
C. U. n. 35 DEL C.R.L. datato 11/03/2004
La società VANZAGHELLESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inflitto la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3 per aver schierato nella propria formazione un solo calciatore nato il 1/1/1983, anziché i due previsti dalle attuali norme federali, chiedeva la revoca della delibera in quanto la stessa fondava su un mero errore di interpretazione sul numero del calciatore sostituito al 25' del 2° T.. Infatti, il calciatore sostituito non era il n. 15 rispondente al nominativo RAVELLI EZIO nato il 7/10/1970, ma il n. 13 rispondente al nominativo FLAGIELLO PASQUALE nato il 31/08/1985. La reclamante inviava copia del reclamo ritualmente alla BUSTESE che non inviava controdeduzioni. Comparsa la reclamante avanti a Questa Commissione e adducendo una serie di convincenti argomentazioni induceva Questa Commissione ad avviare accertamenti tramite l'Ufficio Indagini.
Il collaboratore dell'Ufficio Indagini dopo una accurata istruttoria accertava che il calciatore sostituito al 25' del 2° T. era effettivamente il n. 13 FLAGIELLO PASQUALE e non il n. 15 RAVELLI EZIO.
Tanto premesso e ritenuto, in accoglimento del reclamo proposto la Commissione
REVOCA
La delibera della punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3 in danno della società VANZAGHELLESE , ripristinando il risultato conseguito sul terreno di giuoco e cioè: BUSTESE/VANZAGHELLESE 0 - 1 a favore della U.S. VANZAGHELLESE.- Si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della U.S. VANZAGHELLESE
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