COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 10/06/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’U.S. OR. DON BOSCO CAMP.2° CAT. PLAY-OFF GARA DEL 30/05/2004 TRA OR. DON BOSCO – CASEI

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 10/06/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA'U.S. OR. DON BOSCO CAMP.2° CAT. PLAY-OFF GARA DEL 30/05/2004 TRA OR. DON BOSCO - CASEI La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società U.S.OR. DON BOSCO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l'assunto della reclamante, la società A.C. CASEI avrebbe fatto partecipare il calciatore ROBERTO SALVAGNINI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini; Rilevato- che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dall' art. 42 comma 6 del C.G.S. Rilevato che, come pubblicato sul C.U. n. 40 del C.R.L. (pag. 1988) in data 16/04/2004 " procedure per le gare di PLAY -OFF e PLAY -OUT ", in queste gare la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Rilevato che il calciatore ROBERTO SAL V AGNINI nella gara di andata del 27/05/2004 relativa al secondo turno dei PLAY -OFF è stato ammonito dopo essere stato ammonito una prima volta in altra gara dei PLAY -OFF; Rilevato che, ciò comporta l'automatica 1.1 squalifica per la gara successiva, indipendentemente della declaratoria dell' organo di 1giustizia sportiva competente; Rilevato che il calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara successiva a quella nella quale ha riportato la seconda ammonizione e cioè alla gara del 30/05/2004 e che, di conseguenza il reclamo è fondato. Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo proposto a- di comminare alla società A.C. CASEI la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b- di comminare alla società A.C. CASEI l'ammenda di EURO 77,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c- di squalificare il calciatore ROBERTO SALVAGNINI per una ulteriore gara; d- di inibire a tutto il 15/07/2004 il dirigente accompagnatore sig. GIAN PAOLO TREVISAN della società A.C. CASEI dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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