COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 10/06/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ A.C. CASNIGO CAMP.2° CAT. PLAY-OFF GARA DEL 30/05/2004 TRA CASNIGO – FRASSATI RANICA

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 10/06/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA' A.C. CASNIGO CAMP.2° CAT. PLAY-OFF GARA DEL 30/05/2004 TRA CASNIGO - FRASSATI RANICA La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società CASNIGO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l'assunto della reclamante, la società FRASSATI RANlCA avrebbe fatto partecipare il calciatore SEFA HAMLET in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini; Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dall'art. 42 comma 6 del C.G.S. Rilevato che, come pubblicato sul C.U. n. 40 del C.R.L. (pag. 1988) in data 16/04/2004 " procedure per le gare dei PLAY -OFF e PLAY -OUT", in queste gare la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari; Rilevato che il calciatore SEFA ha riportato una prima ammonizione in data 20/05/2004 (gare entrambe di PLAY -OFF); Rilevato che ciò ha comportato l'automatica squalifica per la gara successiva indipendentemente dalla declaratoria dell' organo di giustizia sportiva competente; Rilevato che il calciatore non aveva quindi titolo a partecipare alla gara successiva a quella nella quale ha riportato la seconda ammonizione e cioè alla gara del 30/05/2004 che, di conseguenza, il reclamo è fondato Tanto premesso e ritenuto, la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo proposto a- di comminare alla società C.S.FRASSA TI RANlCA la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3; b- di comminare alla società C.S.FRASSATI RANlCA l'ammenda di EURO 77,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c- di squalificare il calciatore SEFA HAMLET per una ulteriore gara; d- di inibire a tutto il 15/07/2004 il dirigente accompagnatore sig. COSTA GIACOMO della società C.S. FRASSATI RANlCA dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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