COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 10/06/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Valcavallina – Entratico Camp. 2^ Cat. /Gir. F Gara del 20/05/2004 tra Palosco/Valcavallina-Entratico

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 10/06/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Valcavallina – Entratico Camp. 2^ Cat. /Gir. F Gara del 20/05/2004 tra Palosco/Valcavallina-Entratico (C.U. n. 46 del C.R.L. datato 26/05/2004) La Società VALCAVALLINA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori GHILARDI ANGELO – PATELLI DENIS – ZAPPELLA ALEX tutti per 5 GARE e ha comminato l’ammenda di Euro 200,00 alla società stessa, lamentando l’eccessiva pesantezza delle sanzioni comminate. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S. rileva: letti gli atti e come descritto nel rapporto di gara, a fine partita i calciatori sanzionati accerchiavano e minacciavano pesantemente l’arbitro continuando a tenere un comportamento gravemente irriguardoso e oltraggioso fino all’ingresso degli spogliatoi. Pertanto visto il comportamento tenuto dai calciatori GHILARDI-PATELLI e ZAPPELLA, le sanzioni comminate loro dal giudice sportivo meritano di essere confermate. Per quanto riguarda invece l’ammenda comminata alla società VALCAVALLINA si deve rilevare che il comportamento tenuto dai sostenitori della società medesima, seppur severamente deprecabile, deve essere valutato con minor rigore. Pertanto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE L’ammenda di Euro 200,00 comminata dal G.S. alla società VALCAVALLINA-ENTRATICO ad Euro 100,00. Conferma per il resto l’impugnata delibera. Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it