COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 10/06/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Nuova Brembillese Calcio Camp. 1^ Cat. /Gir. I Gara del 23/05/2004 tra Berbennese/Nuova Brembillese (C.U. n. 46 del C.R.L. datato 26/05/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 10/06/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Nuova Brembillese Calcio Camp. 1^ Cat. /Gir. I Gara del 23/05/2004 tra Berbennese/Nuova Brembillese (C.U. n. 46 del C.R.L. datato 26/05/2004) La società BREMBILLESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori: ARNOLDI MANUEL – CARMINATI MAURO – FILIPPI ALESSANDRO – MARCHESE SIMONE – PESENTI OMAR e VALAGUZZA FRANCESCO per 3 GARE ed il calciatore RISI NICOLA per 6 GARE, lamentando l’eccessiva pesantezza delle sanzioni comminate. La Commissione Disciplinare, preso atto che la reclamante, pur essendo stata convocata per essere ascoltata in relazione ai fatti, non si è presentata; rileva: letti gli atti e come descritto nel rapporto arbitrale, i calciatori ARNOLDI – CARMINATI – FILIPPI – MARCHESE – PESENTI e VALAGUZZA attendevano, per oltre 50 minuti, l’uscita dell’arbitro dagli spogliatoi e, nonostante la presenza delle forze dell’ordine intervenute per garantire la sicurezza della terna arbitrale, tenevano nei confronti del direttore di gara un comportamento minaccioso e gravemente ingiurioso. Pertanto, visto il comportamento tenuto dai sopra citati calciatori la squalifica comminata dal G.S. appare congrua. Per quanto riguarda invece la sanzione del calciatore RISI NICOLA, dagli atti emerge chiaramente che lo stesso, al termine della gara, si avvicinava al direttore di gara e, dopo avergli stretto energicamente la mano e picchiato più volte la mano stessa sulla spalla, teneva un comportamento oltraggioso ed offensivo. Lo stesso calciatore poi attendeva insieme agli altri calciatori sopra menzionati l’uscita dagli spogliatoi dell’arbitro per ingiuriarlo e minacciarlo nuovamente. Pertanto la squalifica comminatagli va integralmente confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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