COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°26 del 08/01/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Lorenteggio Camp. 2° Cat. / Gir. O Gara del 30/11/2003 tra Vigejunior/Lorenteggio (C.U. n.18 del Comitato di Milano datato 04/12/2003)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°26 del 08/01/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.S. Lorenteggio Camp. 2° Cat. / Gir. O
Gara del 30/11/2003 tra Vigejunior/Lorenteggio
(C.U. n.18 del Comitato di Milano datato 04/12/2003)
La Società LORENTEGGIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3, lamentando che al 39’ del 1° tempo ha sostituito il calciatore RAFFAELE ROSCIGNO nato il 24/09/1982 con il calciatore MARIANO PUGLIESE nato il 09/11/1983 anche se in distinta per un errore di trascrizione veniva riportato l’anno di nascita 1973 anziché 1983. A prova di tale circostanza producono copia della carta d’identità del PUGLIESE.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S. e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva:
da accertamenti effettuati, da questa Commissione presso l’ufficio tesseramenti e dalla copia del documento di identità del calciatore PUGLIESE, è emerso che quest’ultimo è nato a MILANO il 09/11/1983 e solamente per un errore materiale è stata indicata in distinta la data di nascita del PUGLIESE nell’anno 1973.
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal G.S. nella delibera impugnata la A.S. LORENTEGGIO non ha violato il disposto dell’art.34 bis delle NOIF e il C.U. n.6 dell’11/09/2003 punto 6.1.8., infatti, al 39’ del 1° tempo ha sostituito un calciatore nato nel 1982 (ROSCIGNO) con un altro calciatore nato nel 1983 (PUGLIESE). Ne consegue che deve essere ripristinato il risultato ottenuto sul terreno di giuoco.
Tanto premesso e ritenuto in accoglimento del reclamo proposto, a totale modifica della delibera impugnata, questa Commissione ripristina il risultato ottenuto sul campo e cioè: VIGEJUNIOR/LORENTEGGIO 2-2. Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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