COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°26 del 08/01/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Victoria Camp. Jun. Prov. / Gir. A Gara del 08/12/2003 tra Zanetti/Victoria

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°26 del 08/01/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Victoria Camp. Jun. Prov. / Gir. A Gara del 08/12/2003 tra Zanetti/Victoria La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società A.C. VICTORIA relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società avrebbe fatto partecipare il calciatore MOLTENI MATIAS della soc. ZANETTI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’art.42 n.3 del C.G.S. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art.42 comma 6 C.G.S. Rilevato che la società G.S. ZANETTI non ha inviato le proprie contro deduzioni. Rilevato che, come da C.U. n.18 datato 11/12/2003 del Comitato di Lecco il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla soc. G.S. ZANETTI la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 3; b) di comminare alla soc. G.S. ZANETTI l’ammenda di ¤ 52,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore MOLTENI MATIAS per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 23/01/2004 il dirigente accompagnatore sig. RAVASI GIOVANNI della società G.S. ZANETTI Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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