COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°26 del 08/01/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Romagnano Camp. 3° Cat. / Gir. A Gara del 30/11/2003 tra Ripaltese/Romagnano (C.U. n.16 del Comitato di Cremona datato 04/12/2003)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°26 del 08/01/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Romagnano Camp. 3° Cat. / Gir. A Gara del 30/11/2003 tra Ripaltese/Romagnano (C.U. n.16 del Comitato di Cremona datato 04/12/2003) La società ROMAGNANO ha presentato reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore COMINELLI MANUEL per 5 GARE, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta in quanto nessun contatto fisico si è verificato con il direttore di gara come invece in altri casi. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S., rileva: il COMINELLI è stato espulso per aver sgambettato da tergo un avversario lanciato a rete con evidente opportunità di segnare una rete. Subito dopo la notifica dell’espulsione faceva all’arbitro “il gesto dell’ombrello”, gli rivolgeva espressioni volgari pesantemente offensive. Infine lanciava per terra la fascia di capitano. Alla luce di quanto commesso dal COMINELLI la sanzione si ritiene equa e pertanto va confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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