COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°29 del 29/01/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo in proprio del Tecnico Mapelli Mario Camp. 3° Cat. / Gir. G Gara del 21/12/2003 tra S.Giorgio Casatenovo/Rovagnate (C.U. n.20 del Comitato di Lecco datato 02/01/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°29 del 29/01/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo in proprio del Tecnico Mapelli Mario Camp. 3° Cat. / Gir. G Gara del 21/12/2003 tra S.Giorgio Casatenovo/Rovagnate (C.U. n.20 del Comitato di Lecco datato 02/01/2004) Il tecnico signor MAPELLI MARIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che lo ha inibito fino al 18/03/2004, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S., sentito il reclamante, rileva: senza dubbio il tecnico sig. MAPELLI ha tenuto un comportamento ripetutamente offensivo nei confronti del direttore di gara. Tale comportamento è certamente censurabile, ma per il suo specifico contenuto verbale può essere valutato con minor rigore. Tanto premesso in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE L’inibizione del tecnico MAPELLI MARIO a tutto il 23/02/2004 Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore del reclamante.
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