COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°29 del 29/01/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Arcellasco Camp. Prom. / Gir. B Gara del 21/12/2003 tra Senago/Arcellasco (C.U. n.26 del C.R.L. datato 08/01/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°29 del 29/01/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Arcellasco Camp. Prom. / Gir. B Gara del 21/12/2003 tra Senago/Arcellasco (C.U. n.26 del C.R.L. datato 08/01/2004) La società ARCELLASCO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore MAURI ALBERTO per 4 GARE, lamentando l’errore di persona da parte dell’assistente del direttore di gara, il quale avrebbe indicato come autore dello sputo il calciatore che in effetti l’avrebbe ricevuto. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S.; sentita la reclamante, rileva: l’assistente dell’arbitro sentito da questa Commissione, ha confermato il contenuto del suo rapporto, indicando proprio nel MAURI ALBERTO l’autore dello sputo. Ha altresì specificato che il calciatore apparteneva alla squadra ospitata che aveva vinto l’incontro. Nessun errore di persona è stato quindi commesso dall’assistente dell’arbitro. La sanzione inflitta dal G.S. appare del tutto adeguata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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