COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°29 del 29/01/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Medole Camp. 1°Cat. / Gir. N Gara del 21/12/2003 tra Medole/Serenissima (C.U. n.26 del C.R.L. datato 08/01/2004)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°29 del 29/01/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Medole Camp. 1°Cat. / Gir. N
Gara del 21/12/2003 tra Medole/Serenissima
(C.U. n.26 del C.R.L. datato 08/01/2004)
La società U.S. MEDOLE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore LUCA PARMIGIANI per 5 GARE, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta dal G.S.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n.5 del C.G.S., rileva: il rapporto arbitrale descrive in modo preciso il comportamento scorretto tenuto dal calciatore sanzionato; tuttavia l’assenza di una effettiva volontà di aggredire il direttore di gara, consente una lieve riduzione della sanzione inflitta dal G.S
Tanto premesso in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
La squalifica del calciatore PARMIGIANI LUCA a 4 GARE
Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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