COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°29 del 29/01/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Fiamme Azzurre Camp. Calcio a 5 Serie C Gara del 09/01/2004 tra Diogene PC. Calcio a 5/Fiamme Azzurre

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°29 del 29/01/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Fiamme Azzurre Camp. Calcio a 5 Serie C Gara del 09/01/2004 tra Diogene PC. Calcio a 5/Fiamme Azzurre La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società FIAMME AZZURRE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società DIOGENE ha fatto partecipare il calciatore TAGLIA MAURIZIO in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini di cui all’art.42 n.3 del C.G.S. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art.42 comma 6 del C.G.S. Rilevato che la società DIOGENE ha inviato le proprie contro deduzioni, sostenendo che il calciatore TAGLIA avrebbe scontato la squalifica di una gara per recidiva in ammonizione nella gara disputata nella serata di giovedì 11/12/2003 in quanto la società nella stessa giornata avrebbe preso visione dal sito internet del C.R.L. del C.U. n.23 che determinava la suddetta squalifica a carico del TAGLIA MAURIZIO. Rilevato che, come da C.U. n.23 datato 12/12/2003 del C.R.L. il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Rilevato che ai sensi dell’art.17 2° comma del C.G.S., le sanzioni comminate ai tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del C.U. Considerato, inoltre, che per pubblicazione del C.U. deve intendersi, ai sensi dell’art.13 delle NOIF, l’affissione dei C.U. negli albi istituiti presso le rispettive sedi, caso concreto il C.U. n.23 del C.R.L. è stato affisso il 12/12/2003 Visti gli art.12-13-14-17-42 n.2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto a) di comminare alla società DIOGENE PC.CALCIO A 5 la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 3; b) di comminare alla società DIOGENE PC. CALCIO A 5 l’ammenda di Euro 52,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore TAGLIA MAURIZIO per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 29/02/2004 il dirigente accompagnatore sig. TASSI GIANPIETRO della società DIOGENE PC. CALCIO A 5. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it