COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°29 del 29/01/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. MORAZZONE Camp. 2°Cat. / Gir. P Gara del 23/11/2003 tra Aurora Golasecca/Morazzone (C.U. n.16 del Comitato di Varese datato 04/12/2003)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°29 del 29/01/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. MORAZZONE Camp. 2°Cat. / Gir. P Gara del 23/11/2003 tra Aurora Golasecca/Morazzone (C.U. n.16 del Comitato di Varese datato 04/12/2003) La società MORAZZONE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato ad entrambe le squadre la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 3, lamentando che nessuna rissa è avvenuta sul terreno di gioco in quanto vi è stato una semplice diverbio tra due calciatori. Pertanto la reclamante chiede che venga ripetuta la gara. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S., rileva: il reclamo non può essere accolto in quanto le deduzioni e le circostanze riportate dalla A.S. MORAZZONE nel reclamo stesso non trovano alcuna conferma nel rapporto del direttore di gara che costituisce fonte primaria e privilegiata di prova. Infatti, dal rapporto si legge che al 50’ del 2° tempo il direttore di gara è stato costretto a sospendere l’incontro a causa di una rissa che coinvolgeva almeno 6 o 7calciatori di entrambe le squadre. Alla luce di quanto descritto nel rapporto arbitrale il G.S. ha quindi correttamente comminato la sanzione della perdita della gara per 0 a 3 ad entrambe le squadre. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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