COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°29 del 29/01/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Vimo Camp. Jun. Prov. / Gir. D Gara del 20/12/2003 tra Nuova ODB 82/U.S. Vimo, avverso la delibera del G.S. che ha comminato ed entrambe le società la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 (C.U. n.21 del Comitato di Milano datato 08/01/2004)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°29 del 29/01/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Vimo Camp. Jun. Prov. / Gir. D
Gara del 20/12/2003 tra Nuova ODB 82/U.S. Vimo, avverso la delibera del G.S. che ha comminato ed entrambe le società la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3
(C.U. n.21 del Comitato di Milano datato 08/01/2004)
La Commissione Disciplinare, rilevato che, ai sensi dell’art.29 comma V° e 42 comma VI° del C.G.S., nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell’art.34 comma VII° del C.G.S, e che l’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo, rilevato che l’inosservanza delle formalità costituisce, ai sensi dell’art.29 comma IX° del C.G.S., motivo di inammissibilità del reclamo a ne preclude l’esame; rilevato che non risulta che la società U.S. VIMO abbia inviato copia del reclamo alla società NUOVA ODB 82 e che, comunque, l’attestazione della ricezione non è allegata al reclamo.
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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