COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°29 del 29/01/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. P.B.Comasina Camp. 3°Cat. / Gir. A Gara del 21/12/2003 tra Comasina/Baranzatese (C.U. n.21 del Comitato di Milano datato 08/01/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°29 del 29/01/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. P.B.Comasina Camp. 3°Cat. / Gir. A Gara del 21/12/2003 tra Comasina/Baranzatese (C.U. n.21 del Comitato di Milano datato 08/01/2004) La società U.S. Comasina ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito il tecnico, LEONARDO MALIZIA sino al 31/12/2008, lamentando che la sanzione comminata dal G.S. è eccessiva in relazione al comportamento, seppur grave, da questi tenuto nei confronti del direttore di gara. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S., rileva: il reclamo non può trovare accoglimento. Infatti, l’estrema gravità del comportamento violento tenuto dal sig. MALIZIA nei confronti dell’arbitro (spinta violenta e quattro schiaffi violenti al viso dell’arbitro) giustifica l’inibizione comminata dal G.S. al sig. MALIZIA, anche alla luce degli abituali criteri di valutazione adottati da questa Commissione Disciplinare. Pertanto, tale inibizione merita pienamente di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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