COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°30 del 05/02/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Rescaldina Calcio 1923 Camp. 1° Cat. / Gir. M Gara del 21/12/2003 tra Rescaldina/Cuggiono (C.U. n.26 del C.R.L. datato 08/01/2004)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°30 del 05/02/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Rescaldina Calcio 1923 Camp. 1° Cat. / Gir. M
Gara del 21/12/2003 tra Rescaldina/Cuggiono
(C.U. n.26 del C.R.L. datato 08/01/2004)
La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo in esame è stato proposto dalla RESCALDINA con lettera raccomandata spedita in data 21/01/2004 e, quindi, oltre il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del C.U. con il quale è stata resa nota la decisione del G.S.
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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