COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°30 del 05/02/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Verga Camp. Jun. Prov. / Gir. B Gara del 21/12/2003 tra Colnaghese/Verga (C.U. n.19 del Comitato di Monza datato 15/01/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°30 del 05/02/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Verga Camp. Jun. Prov. / Gir. B Gara del 21/12/2003 tra Colnaghese/Verga (C.U. n.19 del Comitato di Monza datato 15/01/2004) La A.C. Verga ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori STEFANO PROTTI sino al 31/08/2004, CIPOLLA FABIO sino al 21/05/2004, UMBERTO POLESE per 6 GARE, CLAUDIO DI BISCEGLIE e VALERIO BUFFA, RICCIARDI FRANCESCO e MASTRANDREA SIMONE tutti per 5 GARE e ha inibito il tecnico DAVIDE BUFFA sino al 30/09/2004, l’assistente IMBURGIA GIUSEPPE sino al 30/09/2004, lamentando che DAVIDE BUFFA non si è mai scagliato con veemenza contro i tifosi, GIUSEPPE IMBURGIA ha avuto uno scontro verbale con i sostenitori locali, STEFANO PROTTI ha protestato nei confronti dell’arbitro, VALERIO BUFFA, CLAUDIO DI BISCEGLIE, UMBERTO POLESE e SIMONE MASTRANDREA hanno solamente discusso animatamente con i calciatori della squadra avversaria. Pertanto la reclamante chiede una riduzione delle sanzioni comminate dal G.S. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n.5 del C.G.S. rileva: le deduzioni svolte dalla A.C. VERGA nel reclamo non trovano conferma nel rapporto arbitrale, fonte privilegiata di prova. Pertanto, costituiscono mere allegazioni di parte prive di valore probatorio. La gravità dei comportamenti tenuti dai calciatori, tecnico e assistente della reclamante giustificano le squalifiche comminate dal G.S. di prime cure e dallo stesso correttamente motivate. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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