COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°31 del 12/02/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara : Salò – San Lazzaro del 31-01-2004 Girone L

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°31 del 12/02/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara : Salò - San Lazzaro del 31-01-2004 Girone L Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 30 del 5-2-04 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto al fine di accertare i fatti avvenuti durante la gara stessa. Dagli atti ufficiali di gara e dal supplemento di rapporto si rileva che prima di iniziare la gara, l’arbitro, a seguito di richiesta verbale da parte del capitano della società San Lazzaro di provvedere al controllo della regolarità delle porte, ha chiesto ai dirigenti della Società Salò mezzi idonei al fine di controllare la regolarità delle porte stesse. Non disponendo la società Salò di tali mezzi, il direttore di gara ritenendo che entrambe le porte fossero “esattamente regolari”, così come esplicitava ai due capitani, invitava le due società a disputare la gara, cosa che, con comportamento giuridicamente concludente di entrambe le società, avveniva. La Società San Lazzaro (pur dopo aver aderito all’invito dell’arbitro di disputare la gara) presentava solo a fine gara riserva scritta in ordine alla regolarità della gara: tuttavia, pur avendo presentato irregolarmente la riserva, non ha dato seguito alla stessa inviando il preannuncio di reclamo. Dispone infatti l’Articolo 24” comma 6 del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva: “ Omissis….. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità del campo di giuoco (porte, misure del terreno di giuoco, ecc.). Il procedimento di cui al comma 6 è instaurato: d’ufficio, e si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali; su reclamo, che deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all’arbitro dalla società prima dell’inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulate dal capitano della squadra interessata, che l’arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara. Il reclamo deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara”. La gara si è dunque regolarmente disputata. P.Q.S. DELIBERA 1) di omologare la gara col seguente risultato: Salò – San LAZZARO 2-0. 2) Di comminare alla società Salò l’ammenda di € 80,00 per la mancata messa a disposizione dell’arbitro di idonei strumenti di misura.
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