COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°31 del 12/02/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 7/ 2/2004 CUGGIONO – RESCALDINA CALCIO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°31 del 12/02/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 7/ 2/2004 CUGGIONO - RESCALDINA CALCIO Dagli atti ufficiali di gara si rileva che al minuto 25 del rpimo tempo il direttore di gara ha sospeso definitivamente l’incontro a seguito di una rissa intervenuta nella tribuna tra sostenitori delle due società (presumibilmente genitori dei calciatori), a seguito di un intervento falloso subito da un calciatore della società Rescaldina. Peraltro, lo stesso calciatore Fera Salvatore, vedendo conivolti nei fatti su cennati i propri genitori, scavalcata la recinzione, si precipitava in tribuna, abbandonando il terreno di gioco probabilmente al fine di intervenire a difesa degli stessi: pur comprendendo le motivazioni del gesto, tuttavia non lo si può condividere. L’Arbitro non ha accennato ad ulteriori responsabilità dei calciatorie dei dirigenti e nel contempo non ha rilevato e segnalato una situazione di violenza generale, peraltro dagli atti di gara non risulta che la persona dell’Arbitro sia mai stata messa in pericolo. Non può essere quindi condivisa la decisione dell’Arbitro di sospendere la gara in quanto la decisione appare dettata più dalla preoccupazione di prevenire eventuali fatti negativi che si sarebbero potuti verificare successivamente, che da una reale ed attuale situazione di pericolo per l’incolumità sia dei calciatori sia della sua persona. P.Q.S. DELIBERA 1) di disporre la ripetizione della gara a cura del C.R.L. 2) di comminare alle società Cuggiono e Rescaldina l’ammenda di Euro 50,00 per responsabilità oggettiva in merito ai fatti sopra descritti additabili ai propri sostenitori. 3) di squalificare il calciatore della società Rescaldina Fera Salvatore per una gara in relazione ai fatti sopra esposti.
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