COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°31 del 12/02/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Azzate Calcio Mornago Camp. 1° Cat. / Gir. L Avverso Delibera relativa alla gara Azzate Calcio Mornago-U.S. Malnatese del 14/12/2003 (C.U. n.24 del C.R.L. datato 13/12/2003)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°31 del 12/02/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Azzate Calcio Mornago Camp. 1° Cat. / Gir. L Avverso Delibera relativa alla gara Azzate Calcio Mornago-U.S. Malnatese del 14/12/2003 (C.U. n.24 del C.R.L. datato 13/12/2003) L’Azzate Calcio Mornago ha proposto reclamo avverso la delibera in oggetto con la quale il G.S. le ha comminato l’ammenda di Euro 800,00, ha inibito il dirigente Francesco Capriotti sino al 15 giugno 2005 ed ha squalificato il calciatore Angelo Bruno sino all’11 Febbraio 2004. In sostanza la reclamante contesta in toto quanto riportato dall’arbitro nel rapporto e chiede che vengano sentiti alcuni testimoni, tra i quali anche tesserati della società avversaria. In particolare, in merito al comportamento dei propri sostenitori, chiede l’acquisizione agli atti di un “CD audiovisivo”. La Commissione disciplinare, sentita la reclamante ed a chiarimenti l’arbitro, osserva preliminarmente che, in base alle disposizioni vigenti, i rapporti dell’arbitro, degli assistenti del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art.31 lettera A – al C.G.S.), mentre i procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi, etc… (art.31 lettera B b1 del C.G.S.). In particolare, gli Organi di Giustizia Sportiva hanno la facoltà di utilizzare quale mezzo di prova riprese televisive o altri filmati – tra l’altro – qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione o avverso le sanzioni irrogate a tesserati per condotta violenta, tali da dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l’infrazione (art.31 A a2-a4 C.G.S.). Nella specie, dunque, in base alla vigente normativa appena citata, questa Commissione non può in alcun modo ascoltare testimoni e utilizzare riprese televisive o altri filmati. Le richieste istruttorie della reclamante vanno, di conseguenza, respinte ed il giudizio deve svolgersi unicamente sul rapporto del direttore di gara, che, come visto, fa piena prova circa il comportamento dei tesserati e dei sostenitori. Non è, quindi, possibile dare alcun credito ad una versione dei fatti resa dalla parte interessata e che si pone in netto contrasto con le risultanze del rapporto arbitrale, che proviene da un soggetto super partes. La reclamante, conosciuto il contenuto del rapporto, ha tentato di porre in evidenza alcune contraddizioni nelle quali l’arbitro sarebbe caduto, ma in realtà le asserite contraddizioni non sussistono o non sono tali da assumere rilevanza ai fini del decidere. L’arbitro, sentito telefonicamente a chiarimenti, ha, peraltro, confermato quanto dettagliatamente descritto nel rapporto sia in merito al comportamento dei tesserati e del pubblico sia in merito al numero dei sostenitori dell’Azzate Calcio Mornago che, al termine della gara, avrebbero, secondo il suo assunto, continuato ad insultarlo e minacciarlo. Ciò premesso la C.D. ritiene che la sanzione comminata al calciatore Angelo Bruno che ha, all’uscita dal campo, ostacolato l’arbitro, lo ha quindi minacciato ed insultato ed infine ha compiuto un gesto irriguardoso, vada confermata. Con minor rigore va invece valutato il comportamento, sia pure non consono alle mansioni svolte, del tesserato Capriotti Francesco, dirigente addetto all’arbitro. L’urto “petto contro petto” non può essere considerato un atto violento e soprattutto un atto compiuto con la volontà di arrecare danni fisici all’arbitro, mentre non vi è alcuna prova che successivamente il detto dirigente abbia effettivamente messo in atto un tentativo di colpire il direttore di gara, nonostante le espressioni impropriamente usate da quest’ultimo nel rapporto. Tutto si è risolto in realtà in una reiterata, scomposta e plateale azione di protesta. Ugualmente da ridurre è la sanzione economica comminata alla società posto che, come visto, nessun atto di violenza è stato messo in atto da tesserati o sostenitori della reclamante e che mai è stata effettivamente messa in pericolo l’incolumità del direttore di gara. Per tali motivi la C.D., in parziale accoglimento del reclamo RIDUCE ad Euro 400,00 l’ammenda alla Azzate Calcio Mornago al 31 Ottobre 2004 l’inibizione al tesserato Francesco Capriotti CONFERMA la squalifica all’11 Febbraio 2004 al calciatore Angelo Bruno. Tassa accreditata.
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