COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°31 del 12/02/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Polisportiva Virgilio Camp. Juniores Prov. / Gir. B Avverso Delibera G.S. relativa alla gara FBC Ostilia – Pol. Virgilio del 06/12/2003 (C.U. n.20 del Comitato Provinciale Mantova datato 11/12/2003)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°31 del 12/02/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Polisportiva Virgilio Camp. Juniores Prov. / Gir. B Avverso Delibera G.S. relativa alla gara FBC Ostilia – Pol. Virgilio del 06/12/2003 (C.U. n.20 del Comitato Provinciale Mantova datato 11/12/2003) La Pol. Virgilio tenta, nel proprio reclamo, ribadito in sede di audizione avanti a Questa C.D. di minimizzare i fatti accaduti nel corso ed al termine della gara in oggetto, fatti che, invece, alla luce anche dei chiarimenti forniti dall’arbitro, sono di estrema gravità e sono stati adeguatamente sanzionati dal G.S. Il calciatore Simone Pignatti, dopo la concessione di un calcio di rigore a favore della squadra avversaria, avvicinatosi all’arbitro, lo ha dapprima spinto violentemente facendolo indietreggiare, quindi lo ha ingiuriato ed infine lo ha colpito con un violento pugno che gli ha provocato un forte dolore rendendogli difficile la respirazione per qualche minuto. Trattenuto dai compagni, ha cercato di svincolarsi per aggredire nuovamente l’arbitro. Lo stesso calciatore, al termine della gara, è uscito dagli spogliatoi, ha sferrato due violenti calci all’arbitro, colpendolo al ginocchio destro, provocandogli escoriazioni, la ha nuovamente e violentemente insultato e, quindi, lo ha spinto. Allontanato a forza da un proprio dirigente, prima di rientrare negli spogliatoi, ha scagliato con violenza da una distanza di circa due metri una scarpa da calcio contro un dirigente della squadra avversaria colpendolo alla nuca e provocandogli un’escoriazione. Nella determinazione della sanzione il Giudice di primo grado ha correttamente tenuto conto della reiterazione del comportamento violento, peraltro indirizzato verso più soggetti ed in tempi diversi. Il calciatore Francesco Cappuccio, avvicinatosi di corsa all’arbitro, lo ha spinto violentemente facendolo cadere e procurandogli forte dolore alla schiena, quindi lo ha insultato ed infine lo ha colpito con un pugno violento alla spalla sinistra. Allontanato dal proprio allenatore che, come si legge nel rapporto, “gli tratteneva le braccia e gli metteva una mano sulla bocca”, ha continuato a protestare e a rivolgere frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro. Anche la sanzione comminata al Cappuccio appare congrua, così come quella comminata al tecnico Matteo Lizzari, che ha ingiuriato ripetutamente e gravemente il direttore di gara a fine gara, oltre che un dirigente della squadra avversaria che, come visto, era stato colpito alla testa da una scarpa scagliatagli contro dal calciatore Simone Pignatti. La sanzione tiene anche conto delle frasi rivolte dal predetto tecnico ai sostenitori della propria squadra, frasi che potevano contribuire ad aumentare il clima di tensione che si era creato. La versione dei fatti resa dalla reclamante, del tutto priva di riscontri obbiettivi, non può, in questa sede, essere tenuta in alcuna considerazione ponendosi in netto contrasto con il rapporto arbitrale che, come è noto, costituisce nel procedimento disciplinare fonte primaria e privilegiata di prova, specie quando, come nella specie, è chiaro, completo ed in equivoco. Tanto premesso la C.D. RESPINGE Il reclamo. Tassa incamerata.
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