COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°31 del 12/02/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo U.S. Inveruno Camp. 1° Cat. / Gir. M Avverso Delibera G.S. relativa alla gara U.S. Inveruno – G.S. Cerro Maggiore Calcio del 21/12/2003 (C.U. n.26 del C.R.L. datato 08/01/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°31 del 12/02/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo U.S. Inveruno Camp. 1° Cat. / Gir. M Avverso Delibera G.S. relativa alla gara U.S. Inveruno – G.S. Cerro Maggiore Calcio del 21/12/2003 (C.U. n.26 del C.R.L. datato 08/01/2004) L’U.S. Inveruno ha proposto reclamo, innanzi tutto, avverso la sospensione “in via cautelare” del capitano della società Alesse Elio “in attesa degli accertamenti richiesti all’Ufficio Indagini” in ordine all’atto di violenza compiuto nei confronti del direttore di gara, riservandosi ogni altra decisione in merito. Va innanzi tutto chiarito che, ai sensi dell’art.2 C.G.S., il calciatore che funge da capitano della squadra, è responsabile degli atti di violenza a danno degli ufficiali di gara compiuti da calciatori della sua squadra non individuati. (Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è comunque individuato l’autore dell’atto). Ben diversa è la sospensione da ogni attività sportiva disposta dagli Organi della Giustizia Sportiva per i tesserati nei cui confronti è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare, prevista dall’art.15 comma 1 C.G.S. Nel caso in esame non può, dunque, disporsi la sospensione cautelare del capitano (che, tra l’altro, diverrebbe inefficace dopo due mesi dalla pronuncia, salvo motivata rinnovazione per un periodo di due mesi), sospensione che non è prevista dalle norme in vigore e che presuppone l’instaurazione e/o la pendenza di un procedimento disciplinare nei confronti di un tesserato, ma al capitano va comminata, ove ne ricorrano i presupposti, la sanzione che andrebbe comminata al responsabile dell’atto violento, ove lo stesso fosse individuato. Occorre, dunque, valutare se, nel caso in esame, ricorrono i presupposti previsti dall’art.2 comma 2 C.G.S. E’ pacifico che al termine della gara è stato compiuto, nei confronti dell’arbitro, un atto di violenza (lancio di un oggetto che ha colpito alla testa il direttore di gara e che gli ha procurato “contusione escoriata reg. occipitale”, come da certificato del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Busto Arsizio) e che il responsabile del fatto non è stato identificato. Va, quindi, valutato se si possa affermare con assoluta certezza che l’atto di violenza sia stato compiuto da un calciatore dell’Inveruno o se tale atto sia stato opera di un tesserato (non calciatore) o da un sostenitore. L’arbitro che, come si legge nel rapporto, era di spalle, riferisce dapprima di essersi voltato e di aver potuto vedere 5 calciatori dell’Inveruno e, quindi, che il lancio “è avvenuto di fronte ad una zona di persone”; sentito telefonicamente a chiarimenti non è stato in grado di confermare con sicurezza che l’atto di violenza è stato compiuto da un calciatore dell’Inveruno. Di fronte a tale incertezza si deve concludere che, allo stato, manca uno dei presupposti per l’applicazione dell’art.2 comma 2 e cioè che l’atto di violenza a danno del direttore di gara sia stato compiuto da calciatori dell’Inveruno non individuati. Ne consegue che, salvo gli esiti degli accertamenti in corso da parte dell’Ufficio indagini, opportunamente attivato dal G.S., e la possibilità di comminare la sanzione ritenuta più consona all’autore dell’atto di violenza (se identificato) o al capitano (se accertato che l’autore dell’atto di violenza è un calciatore dell’Inveruno), va, allo stato, revocata “la sospensione cautelare” del calciatore Elio Alesse, capitano dell’Inveruno. Quest’ultima società ha, poi, proposto reclamo avverso l’inibizione al 30 giugno 2004 comminata al tesserato Romano Galli, nell’occasione assistente di parte dell’arbitro. Sostiene la reclamante che il Galli, al termine della gara, vista la situazione particolarmente tesa sugli spalti, sarebbe corso verso il direttore di gara e lo avrebbe accompagnato ai margini del campo “frettolosamente”, prendendolo “a braccetto”, con l’intento di proteggerlo. La versione, in netto contrasto con quanto sostenuto dall’arbitro che riferisce di uno strattone al braccio, è, per di più, contraddetta dalle espressioni gravemente lesive della dignità e dell’onore del direttore di gara pronunciate dal tesserato: la sanzione comminata dal G.S. appare congrua per cui, sul punto, il reclamo va respinto. Ugualmente congrua, considerate le funzioni dallo stesso svolte nell’occasione, appare la sanzione comminata al dirigente accompagnatore Gianluca Riva, che non solo nulla ha fatto per fronteggiare la situazione che si era venuta a creare, ma anzi ha ingiuriato ed irriso l’arbitro. Tanto premesso la C.D. REVOCA La sospensione cautelare disposta nei confronti del calciatore Elio Alesse, capitano dell’U.S. Inveruno CONFERMA Per il resto l’impugnata delibera. Tassa accreditata.
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