COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°32 del 19/02/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D gara del 9/ 2/2004 REAL PADERNO – DUEMILAUNO LECCO C5

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°32 del 19/02/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D gara del 9/ 2/2004 REAL PADERNO - DUEMILAUNO LECCO C5 La Società Real Paderno ha allegato in data 13-02-2004 al rapporto di gara, tramite l’arbitro, una “riserva scritta, relativa ad un presunto errore tecnico commesso dal direttore di gara in occasione di un calcio di punizione”. In data 15-02-2004 ha fatto pervenire allo scrivente ufficio tramite fax le motivazioni della doglianza, chiedendo la ripetizione della gara a motivo di errori tecnici dell’arbitro. Premesso che sul rapporto di gara, fonte privilegiata e primaria di prova, non vi è traccia del presunto errore tecnico, vi è altresi’ da rilevare che la società esponente non ha seguito la normativa prevista dall’art. 42 del C.G.S., infatti non ha preannunciato reclamo come previsto enon ha inviato copia delle motivazioni alla controparte. La riserva scritta non è prevista nel caso di specie e tale reclamo verterebbe su decisioni assunte dal direttore di gara aventi natura esclusivamente tecnica, le quali risultano espressamente sottratte alla competenza di questo Giudice Sportivo giusto il disposto dell’art. 24 comma 3 del nuovo C.G.S. Visti gli atti ufficiali di gara dai quali, si ribadisce, non risultano essere avvenuti i fatti contestati dalla società reclamante. P.Q.S. DELIBERA - di dichiarare inammissibile il reclamo presentato dalla società Real Paderno addebitando la relativa tassa. - di omologare il risultato conseguito sul campo, vale a dire Real Paderno-2001 Lecco 2-7. Si da atto che i provvedimenti disciplinari relativi alla gara in oggetto sono pubblicati nell’apposita sezione del presente Comunicato.
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