COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°32 del 19/02/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Polisportiva Solese Camp. Jun. Prov. / Gir. C relativo alla gara del 31/01/2004 fra l’Oratorio San Francesco (società ospitante) e la Polisportiva Solese (società ospitata), contro la delibera pubblicata sul Comunicato n.24 – Comitato di Legnano del 05/02/2004, con cui il G.S. ha deliberato: A) di dare partita persa per 3-0 alla Polisportiva Solese; B) di inibire sino all’1/03/2004 il dirigente responsabile della Polisportiva Solese, signor Luigino Mattiazzo; C) di comminare l’ammenda di Euro 52,00 alla Polisportiva Solese. La Polisportiva Solese ha proposto reclamo lamentando che il referto arbitrale non sarebbe stato trascritto secondo coscienza, ma, senza dubbio, in malafede e prevenzione.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°32 del 19/02/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Polisportiva Solese Camp. Jun. Prov. / Gir. C relativo alla gara del 31/01/2004 fra l’Oratorio San Francesco (società ospitante) e la Polisportiva Solese (società ospitata), contro la delibera pubblicata sul Comunicato n.24 – Comitato di Legnano del 05/02/2004, con cui il G.S. ha deliberato: A) di dare partita persa per 3-0 alla Polisportiva Solese; B) di inibire sino all’1/03/2004 il dirigente responsabile della Polisportiva Solese, signor Luigino Mattiazzo; C) di comminare l’ammenda di Euro 52,00 alla Polisportiva Solese. La Polisportiva Solese ha proposto reclamo lamentando che il referto arbitrale non sarebbe stato trascritto secondo coscienza, ma, senza dubbio, in malafede e prevenzione. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue. Dal referto arbitrale, il quale forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso dello svolgimento delle gare, risulta che: - al 43° del primo tempo alcuni giocatori della Solese hanno iniziato a insultare e reagire contro il pubblico della società ospitante; - alcuni giocatori della Solese hanno addirittura scavalcato la recinzione del campo da gioco per inseguire alcuni spettatori; - nonostante i tentativi dell’arbitro di richiamare all’ordine i giocatori, il comportamento tenuto dai giocatori della Solese, i quali hanno continuato a discutere con il pubblico e con i dirigenti dell’Oratorio San Francesco, ha impedito la prosecuzione della gara che è stata definitivamente sospesa; - a questo punto, un presunto dirigente della Solese, il quale non ha voluto rilasciare le proprie generalità, ha invaso il campo da gioco con alcuni sostenitori della Solese pretendendo spiegazioni in merito al provvedimento della sospensione della gara. Pertanto, la ricostruzione dei fatti effettuata dalla reclamante costituisce una mera allegazione di parte non idonea a confutare il predetto referto arbitrale. Alla luce di tali considerazioni, la Commissione disciplinare osserva come il comportamento tenuto dai giocatori, dai dirigenti e dal pubblico della Solese abbia impedito la regolare effettuazione della gara e che, pertanto, risultano corrette, ai sensi degli artt. 12 e 13 del C.G.S., le sanzioni della perdita della gara per 0-3 e dell’ammenda a carico della Solese. Il comportamento tenuto dai giocatori, dai dirigenti e dai tifosi della Solese giustifica altresì la sanzione dell’inibizione sino all’1/03/2004 comminata dal G.S. al dirigente responsabile della Solese, signor Luigino Mattiazzo, in quanto, quest’ultimo non si è attivato per comporre la situazione venutasi a creare. Pertanto, risulta correttamente motivata la decisione del G.S. In considerazione di tutto quanto sopra esposto, la Commissione Disciplinare rigetta il reclamo proposto dalla Polisportiva Solese, disponendo l’addebito della tassa.
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