COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°33 del 26/02/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA Girone: M GARA: Inveruno – Cerro Maggiore del 21.12.2003

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°33 del 26/02/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA Girone: M GARA: Inveruno – Cerro Maggiore del 21.12.2003 Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 26 del 08-01-04 questo Giudice ha deciso di omologare il risultato della gara; di comminare alla società Inveruno la sanzione dell’ammenda per responsabilità oggettiva dovuta al comportamento attuato dai propri calciatori e dirigenti nei confronti dell’arbitro e da propri sostenitori nei confronti di un calciatore ospite ed infine di sospendere in via cautelare il capitano della società Inveruno, Alesse Elio, in attesa delle risultanze degli accertamenti richiesti all’Ufficio Indagini federale ai sensi dell’articolo 30c. 3 del nuovo CGS in ordine all’atto di violenza compiuto nei confronti del direttore di gara, riservandosi ogni altra decisione in merito. Con decisione pubblicata sul C.U. n. 31 del 12-02-04 ed a seguito di ricorso, la Commissione Disciplinare ha deciso la revoca della sospensione cautelare disposta dallo scrivente nei confronti del capitano, il calciatore Alesse Elio, confermando per il resto le decisioni assunte come indicate nella sopra citata deliberazione. L’ufficio indagini federale ha inviato le risultanze degli accertamenti posti in essere al fine di individuare l’autore del lancio di una borsa di ghiaccio che causava al direttore di gara una ferita sanguinante alla testa; dalle stesse risulta che non si è riusciti a pervenire all’identificazione del lanciatore. Preso atto della decisione della Commissione Disciplinare e delle risultanze degli accertamenti dell’Ufficio Indagini federale: Dispone L’archiviazione del procedimento.
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