COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°33 del 26/02/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento ad opera della PROCURA FEDERALE a carico di SEVERINO FRETI, Presidente della società Pol. BERGAMO ALTA, DIEGO AMADDEO, V.P. della stessa società per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., anche in relazione agli art.32,106,108 delle N.O.I.F. e della società Pol. BERGAMO ALTA per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta ai propri dirigenti.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°33 del 26/02/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento ad opera della PROCURA FEDERALE a carico di SEVERINO FRETI, Presidente della società Pol. BERGAMO ALTA, DIEGO AMADDEO, V.P. della stessa società per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., anche in relazione agli art.32,106,108 delle N.O.I.F. e della società Pol. BERGAMO ALTA per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta ai propri dirigenti. Risulta dalle indagini compiute dal competente ufficio, ed è documentalmente provato, che il 12/08/2003 il sig. PAOLO BORTOLOTTI, padre del minore MARCO BORTOLOTTI, calciatore tesserato per la Pol. BERGAMO ALTA, consegnò al Sig. DIEGO AMADDEO, vice Presidente della società ed allenatore della prima squadra, assegno di Euro 6000 dallo stesso trattato sulla Intesa BCI ed intestato alla società. Oltre alla fotocopia dell’assegno in atti vi sono la ricevuta 12/08/2003 a firma DIEGO AMADDEO e la ricevuta 11/03/2003 a firma del Presidente sig. SEVERINO FRETI. A sua volta la società consegnò al sig. PAOLO BORTOLOTTI la lista di trasferimento a titolo definitivo n.005476 (in atti) inerente il calciatore MARCO BORTOLOTTI datata 11/08/2003 in bianco, per quanto riguarda la società cessionaria sottoscritta dal Presidente SEVERINO FRETI. Malgrado la formula usata nelle due citate ricevute, si deve ritenere accertata in base alla dichiarazione del BORTOLOTTI e dello stesso deferito AMADDEO (“il genitore del ragazzo di fronte alla fermezza della società si è offerto di acquistare personalmente il cartellino del figlio. Tale prassi non è usuale ma vista comunque la ferma volontà del dirigente decidemmo di dargli il cartellino”) nonché della corrispondenza intercorsa tra le parti, che dimostra l’esistenza di una trattativa, che la somma di Euro 6000,00 fu versata dal BORTOLOTTI ed accettata dalla società per la cessione del cartellino. Il fatto indubbiamente rappresenta grave violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S. anche in relazione agli art.106 - 108 delle NOIF. La violazione va addebitata sia al V. Presidente AMADDEO che ha condotto la trattativa e materialmente ricevuto l’assegno, sia al Presidente FRETI, che era perfettamente a conoscenza dei fatti, coma risulta dalla lettera 01/08/2003 indirizzata al sig. BORTOLOTTI, nella quale si fa cenno ad una telefonata intercosa con lo stesso in data 31/07/2003 e si respinge la richiesta del genitore “di riscattare lui stesso il cartellino” lettera 31/07/2003. Ogni possibile ulteriore dubbio circa la responsabilità del FRETI è fugato dalla lettera del 07/08/2003 indirizzata dal BORTOLOTTI al Presidente FRETI con la quale viene chiesto un incontro “per definire condizioni e formalità per il rilascio di mio figlio, il cui cartellino intendo riscattare io stesso”, dal successivo rilascio della lista di trasferimento sottoscritta dal Presidente. Dalla responsabilità del Presidente e del V. Presidente allenatore della prima squadra consegue ex art.2 comma 4 la responsabilità diretta ed oggettiva della società. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità del comportamento e all’importo incassato dalla società. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DICHIARA SEVERINO FRETI e DIEGO AMADDEO responsabili della violazione dell’art.1 comma1 del C.G.S. anche in relazione agli art. 106-108 delle NOIF e commina agli stessi l’inibizione a tutto il 31/07/2004. COMMINA Alla Pol. BERGAMO ALTA, direttamente responsabile dell’operato del proprio Presidente e oggettivamente responsabile dell’operato del proprio tecnico-dirigente l’ammenda di Euro 4000,00 Si comunichi direttamente ai deferiti ed al Procuratore Federale a cura della Segreteria del C.R.L.
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