COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°33 del 26/02/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Gruppo Sportivo Danilo Martelli Camp. 2° Cat. / Gir. W Gara del 25/01/2004 tra Martelli/Rivaltese (C.U. n.22 del Comitato di Cremona datato 29/01/2004)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°33 del 26/02/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Gruppo Sportivo Danilo Martelli Camp. 2° Cat. / Gir. W
Gara del 25/01/2004 tra Martelli/Rivaltese
(C.U. n.22 del Comitato di Cremona datato 29/01/2004)
La Commissione Disciplinare, rilevato che, ai sensi dell’art.29, comma V° e 42 comma VI° del CGS, nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell’art.34, comma VII° del CGS e che l’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo; rilevato che l’inosservanza delle formalità costituisce, ai sensi dell’art.29, comma IX°, del CGS motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame; rilevato che non risulta che il G.S. DANILO MARTELLI abbia inviato copia del reclamo alla soc. U.S. RIVALTESE, e che, comunque, l’attestazione della ricezione non è allegata al reclamo; rilevato che il G.S. MARTELLI, interpellato telefonicamente ha dichiarato di aver inviato copia del reclamo alla controparte con lettera semplice.
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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