COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°33 del 26/02/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Ges Monza Camp. 2° Cat. / Gir. L Gara del 25/01/2004 tra Ges Monza/Desio (C.U. n.21 del Comitato di Monza datato 29/01/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°33 del 26/02/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Ges Monza Camp. 2° Cat. / Gir. L Gara del 25/01/2004 tra Ges Monza/Desio (C.U. n.21 del Comitato di Monza datato 29/01/2004) La società GES MONZA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore PELUSO DOMENICO sino al 30/06/2004. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali, sentita la reclamante osserva che l’arbitro ha impropriamente usato il termine di aggressione; nel comportamento del calciatore sanzionato, infatti, non possono ravvisarsi gli estremi del tentativo di aggressione per di più ripetuti. Tutto in realtà si è risolto in una volgare e scomposta protesta con ingiurie e linguaggio blasfemo nei confronti del direttore di gara al termine della stessa, senza intenzione di arrecare danni fisici. Va definito tentativo una azione diretta a commettere un fatto (e quindi idonea alla realizzazione del fatto stesso) che non raggiunge lo scopo o per la desistenza dell’autore o per l’intervento di fattori estranei alla volontà dell’autore medesimo. Non si può ipotizzare un tentativo di aggressione quando il reo è a notevole distanza dall’asserita vittima e si limita ad agitarsi scompostamente o quando tra il reo e la vittima vi sia un numero tale di persone da rendere sin dall’inizio impossibile l’aggressione. L’arbitro per di più, parla di aria minacciosa, ma in realtà non risulta dal rapporto che il calciatore abbia proferito minacce e compiuto gesti minacciosi, tali non potendosi considerare un “dito puntato” verso l’interlocutore. La sanzione va quindi adeguatamente ridimensionata. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE La squalifica al calciatore DOMENICO PELUSO a tutto il 23/04/2004 Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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