COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°33 del 26/02/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Nuvolera Camp. Under 21 Riserve / Gir. A Gara del 14/02/2004 tra Club Azzurri/Nuvolera
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°33 del 26/02/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società G.S. Nuvolera Camp. Under 21 Riserve / Gir. A
Gara del 14/02/2004 tra Club Azzurri/Nuvolera
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla G.S. NUVOLERA relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società CLUB AZZURRI avrebbe fatto partecipare il calciatore PAOLO FENAROLI in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’art.42 n.3 del C.G.S.
Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art.42 comma 6 del C.G.S.
Rilevato che la società CLUB AZZURRI non ha inviato le proprie contro deduzioni.
Rilevato che, come da C.U. n.30 datato 05/02/2004 del C.R.L. risulta squalificato nel campionato Under 21 Reg. e, di conseguenza deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento (art.17 n.3 del C.G.S.)
Rilevato che, di conseguenza il reclamo è infondato in quanto il calciatore aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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