COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°33 del 26/02/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Sampietrina Camp. 3° Cat. / Gir. A Gara del 21/12/2003 tra Juvenilia/Sampietrina (C.U. n.19 del Comitato di Monza datato 15/01/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°33 del 26/02/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Sampietrina Camp. 3° Cat. / Gir. A Gara del 21/12/2003 tra Juvenilia/Sampietrina (C.U. n.19 del Comitato di Monza datato 15/01/2004) La società SAMPIETRINA ha proposto reclamo avverso la delibera del G.S. relativa alla gara in oggetto. Durante la disputa del 2° tempo, ignoti si sono introdotti nello spogliatoio della G.S. SAMPIETRINA ed hanno asportato documenti, carte di credito, cellulari, danaro contante, chiavi sia di autoveicolo, che i calciatori avevano parcheggiato nelle vicinanze, sia di abitazioni dei calciatori stessi. Su quanto accaduto non possono sorgere dubbi avendo questa Commissione acquisito copia delle denunzie sporte ai Carabinieri dalle vittime del furto; per di più l’arbitro nel rapporto ha riportato quanto riferitogli da tesserati della squadra ospitata allegando anche una dichiarazione del capitano della stessa. Il furto è stato scoperto dai calciatori della reclamante, nell’intervallo, al rientro negli spogliatoi; sono intervenuti anche i Carabinieri ed un calciatore, cui erano state sottratte le chiavi dell’autovettura si è immediatamente recato nel luogo ove la stessa era stata parcheggiata e ne ha constatato il furto. E’ facilmente comprensibile la situazione che si è venuta a creare con i calciatori del G.S. SAMPIETRINA impegnati a bloccare le varie carte di credito sottratte, ad accertarsi dell’eventuale furto delle autovetture, a tentare di mettersi in contatto con i familiari ed alcuni a precipitarsi presso le proprie abitazioni al fine di evitare ulteriori possibili furti. Detta situazione impediva obbiettivamente, a parere di questa Commissione, che i detti calciatori riprendessero il gioco all’inizio del 2° tempo. Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare, visto anche l’art.12 n.4 del C.G.S., e ritenuta la ricorrenza di circostanza di carattere eccezionale, in riforma della impugnata delibera DISPONE La ripetizione della gara JUVENILIA/SAMPIETRINA con le modalità che il COMITATO di MONZA riterrà di adottare. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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