COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°34 del 04/03/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Bruzzano Camp. 3° Cat. Under 18 / Gir. A Gara del 08/02/2004 tra A.C. Bruzzano/A.C. Mazzo 1980

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°34 del 04/03/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Bruzzano Camp. 3° Cat. Under 18 / Gir. A Gara del 08/02/2004 tra A.C. Bruzzano/A.C. Mazzo 1980 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società A.C. BRUZZANO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società A.C. MAZZO 1980 avrebbe fatto partecipare il calciatore CAMINITI ANDREA in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini di cui all’art. 42 n. 3 del C.G.S. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art. 42 comma 6 del C.G.S. Rilevato che la società A.C. MAZZO 1980 non ha inviato le proprie contro deduzioni. Rilevato che il calciatore, è stato espulso dal campo nella gara disputata il 01/02/2004 (A.C. MAZZO - ORNAGO) e di conseguenza per il principio del c.d. automatico della squalifica non aveva titolo a partecipare alla gara successiva indipendentemente dalla pubblicazione della sanzione. Visti gli artt. 12-13-14-17-42 n. 2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo proposto: a) di comminare alla società A.C. MAZZO 1980 la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società A.C. MAZZO 1980 l’ammenda di Euro 52,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore CAMINITI ANDREA per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 04/04/2004 il dirigente accompagnatore TERUZZI DAVIDE della società A.C. MAZZO 1980. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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