COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°34 del 04/03/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Chiesanuova Camp. 3° Cat. / Gir. B Gara dell’ 1/02/2004 tra Valtenesi/Chiesanuova (C.U. n.23 del Comitato di Brescia datato 05/02/2004)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°34 del 04/03/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Pol. Chiesanuova Camp. 3° Cat. / Gir. B
Gara dell’ 1/02/2004 tra Valtenesi/Chiesanuova
(C.U. n.23 del Comitato di Brescia datato 05/02/2004)
La società CHESANUOVA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. , che ha squalificato i calciatori: Francesco PORRA sino al 29/03/2004, Giacomo GIGLIOTTI per 6 GARE, Cristian ROTA per 5 GARE e Maurizio MARMAGLIO per 3 GARE, lamentando che il PORRA non ha aggredito fisicamente l’arbitro ne ha colpito volontariamente il pallone nella direzione del direttore di gara sfiorandolo. La reclamante nega inoltre che i calciatori ROTA e GIGLIOTTI abbiano tentato di aggredire l’arbitro. Pertanto, chiede una riduzione delle squalifiche comminate dal G.S..
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva:
le squalifiche comminate ai calciatori PORRA e MARMAGLIO vanno confermate. Infatti, dal rapporto di gara emerge che il PORRA ha volontariamente scagliato il pallone nei confronti dell’arbitro, sfiorandolo; nel contempo ha minacciato e insultato verbalmente l’arbitro stesso: il MARMAGLIO ha gravemente offeso il direttore di gara al termine della gara.
Meritano invece d’essere lievemente ridotte le squalifiche comminate ai calciatori ROTA e GIGLIOTTI i quali si sono limitati a protestare al termine della gara, senza compiere atti idonei all’aggressione del direttore di gara.
Tanto premesso in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
Le squalifiche ai calciatori Giacomo GIGLIOTTI a 5 GARE e Cristian ROTA a 4 GARE, conferma per il resto le squalifiche comminate dal primo giudice.
Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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