COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°34 del 04/03/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PROMOZIONE gara del 29/ 2/2004 J.P. NOVATESE 1945 – CESANO MADERNO
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°34 del 04/03/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO PROMOZIONE
gara del 29/ 2/2004 J.P. NOVATESE 1945 - CESANO MADERNO
Dagli atti ufficiali di gara risulta che la societa’ CESANO MADERNO, dal 28° minuto del II tempo e fino al 29° del II tempo, ha schierato in campo un solo giocatore nato dal 1 gennaio 1983 anziche’ i 2 calciatori previsti dalla vigente normativa. Richiamato l’art. 34 bis delle N.O.I.F. . Considerato che il C.U. n.2 del 10.07.03 al punto 3.1.4., ha stabilito che e’ fatto obbligo di impiegare giovani giovani calciatori con le modalita’ di cui al punto 3.1.1. del C.U. n. 44 del 30.05.02, cosi’ come ribadito al punto 7 delle Norme federali e determinazioni del CRL pubblicate con allegato al C.U. n.11 del 08.09.03; pertanto lesocieta’ hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioi successive di uno o piu’ partecipanti) almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1983.
Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara cosi’ come prevista dall’art. 12 del C.G.S
PQM
DELIBERA
a) di comminare alla Societa’ CESANO MADERNO la sanzione sportiva dell
a perdita della gara per 0-3