COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°36 del 18/03/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE gara del 14/ 3/2004 OLGIATE OLONA – BUSTESE

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°36 del 18/03/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE gara del 14/ 3/2004 OLGIATE OLONA - BUSTESE Visti gli atti ufficiali di gara, sentito in proposito l’arbitro e visto il supplemento al rapporto di gara.Si rileva che al 21 del 2 tempo la gara è stata definitivamente interrotta in quanto, il direttore di gara a seguito della notifica di un provvedimento di espulsione a carico del calciatore Alessio Paolo della societa’ Olgiate Olona dallo stesso calciatore veniva subitamente aggredito e colpito con una violenta ginocchiata che lo raggiungeva ai genitali e gli causava un forte ed intenso dolore che permaneva per lungo tempo. Peraltro, raggiunti gli spogliatoi il direttore di gara si rendeva conto di avere subito un trauma al labbro superiore, pur non essendo in grado di indicare l’autore del fatto, forse, a causa dello shock e della confusione del momento. A seguito dei fatti riportati e non ritenendosi piu’ in grado di continuare a dirigere l’incontro, il direttore di gara decideva, con ragione, di considerare definitivamente chiuso l’incontro; indi si recava presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Garbagnate dove gli veniva diognosticato un trauma genitale ed al labbro superiore. Gravi e pesanti censure devono quindi essere assunte a giusta sanzione di un tale comportamento di ingiustificabile violenza posto in essere dal calciatore della societa’ Olgiate Olona senza particolari motivi. I fatti violenti su indicati, in quanto commessi da propri tesserati rendono, infatti, oggettivamente responsabile la societa’ Olgiate Olona, che deve percio’ essere adeguatamente sanzionata ai sensi dell’art.2 e dell’art. 10, del nuovo C.G.S. P.Q.S. DELIBERA 1) di comminare alla societa’ Olgiate Olona l’ammenda di Euro 500,00 per responsabilita’ oggettiva dovuta al comportamento attuato dal proprio calciatore nonche’ la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 2) di squalificare il calciatore della societa’ Olgiate Olona Alessio Paolo, per anni quattro, vale dire fino al 12.03.2008
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