COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°36 del 18/03/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. EXCELSIOR in merito alla posizione irregolare del calciatore MARCO CAZZANIGA nella gara del 28/02/2004 tra Sported Maris e Excelsior per il Campionato JUNIORES REGIONALI
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°36 del 18/03/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. EXCELSIOR in merito alla posizione irregolare del calciatore MARCO CAZZANIGA nella gara del 28/02/2004 tra Sported Maris e Excelsior per il Campionato JUNIORES REGIONALI
La Commissione Disciplinare, rilevato che, ai sensi dell’art.29 comma V° e 42 comma VI° del C.G.S., nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell’art.34 comma VII° del C.G.S., e che l’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo, rilevato che l’inosservanza, ai sensi dell’art.29 comma IX° del C.G.S. è motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame; rilevato che non risulta che la U.S. EXCELSIOR abbia inviato copia del reclamo alla società SPORTED MARIS e che, comunque, l’attestazione della ricezione non è allegata al reclamo
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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