COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°37 del 25/03/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA gara del 7/ 3/2004 RONAGO AMBROSOLI – PAINA CALCIO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°37 del 25/03/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA gara del 7/ 3/2004 RONAGO AMBROSOLI - PAINA CALCIO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 35 del 11/03/2004 questo Giudice Sportivo ha deciso di tnere in sospeso l0omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Societa’ Ronago Ambrosoli. Visto gli atti ufficiali della gara. Visto il supplemento di rapporto e sentito in proposito il direttore di gara. Letto il reclamo regolarmente presentato dalla Societa’ Ronago con quale assume che l’Arbitro della gara in oggett aveva nel primo tempo ammonito per proteste il calciatore Bedendo Luca della societa’ Paia e che successivamente nel secondo tempo aveva ammonito lo stesso calciatore non provvedendo alla sua espulsione a termine di regolamento, nemmeno a seguito di richiesta in tal senso avanzata dal capitano della propria societa’. Pertanto chiede la ripetizione della gara.Il direttore di gara dal canto suo afferma che non si è verificata la circostanza relativa alla ammonizione del citato calciatore nel primotempo mentre conferma la sola ammonizione avvenuta nel secondo tempo:pertanto non vi è stato errore tecnico. Si ricorda in proposito che il referto arbitrale costituisce secondo univoca e consolidata giurisprudenza federale fonte primaria e privilegiata di prova contro la quale a nulla valgono le dichiarazioni della parte ricorrente; ne consegue che non puo’ essere attribuita alcuna rilevanza all’assunto difensivo tendente a sostituire a quella ufficiale una differente ed interessata versione dei fatti, non confortata da obbiettivi elementi di riscontro ed in particolare da una motivazione illogica o contraddittoria nel referto di gara (C.A.F. in com. Uff. n. 30/C del 23.06.1994 - App. sig.ri Settefacende e Rossi, pag 324-25); Il reclamo e’ quindi infondato e va respinto PQS DELIBERA a) di respingere il reclamo presentato dalla Societa’ RONAGO AMBROSOLIper i motivi meglio esposti in epigrafe; b) di confermare il risultato conseguito sul campo: RONAGO AMBROSOLI-PAINA CALCIO 1-2; c) di addebitare alla Societa’ RONAGO AMBROSOLI la tassa reclamo ex art. 29 comma 13 del nuovo C.G.S
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