COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°37 del 25/03/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo MARZIO BUSCAGLIA, allenatore della soc. VERBANO CALCIO e della stessa soc. VERBANO CALCIO, campionato ECCELLENZA girone A, relativi alla gara VERBANO CALCIO/VENEGONO dell’8/02/2004 (C.U. n.33 del C.R.L. datato 26/02/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°37 del 25/03/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo MARZIO BUSCAGLIA, allenatore della soc. VERBANO CALCIO e della stessa soc. VERBANO CALCIO, campionato ECCELLENZA girone A, relativi alla gara VERBANO CALCIO/VENEGONO dell’8/02/2004 (C.U. n.33 del C.R.L. datato 26/02/2004) La Commissione Disciplinare, riuniti i ricorsi in oggetto, sentiti i reclamanti, osserva: è giurisprudenza costante che supplementi di rapporto e chiarimenti debbano essere richiesti ai direttori di gara e ai loro assistenti solo quando ve ne sia obiettiva necessità, come nel caso di omissione o di espressioni che si prestano a diverse interpretazioni. E’ ugualmente giurisprudenza costante che nel caso di discordanza tra il rapporto ed il supplemento il giudice deve sempre dare la prevalenza al rapporto, redatto nella immediatezza del fatto e non influenzato da possibili interferenze esterne. Nella specie, non vi era alcuna obiettiva necessità di richiedere chiarimenti all’arbitro e all’assistente, che avevano descritto in modo chiaro ed esauriente il comportamento del tecnico della VERBANO CALCIO sig. MARZIO BUSCAGLIA. Il “buffetto” (cioè il colpetto leggero sulla guancia, gesto di scherno, senza alcuna intenzione di arrecare danni fisici) del quale parla l’assistente nel rapporto è diventato nel supplemento, peraltro indirizzato non al G.S. ma al rappresentante dell’A.I.A. presso detto organo, uno “schiaffo a mano aperta sulla parte sinistra del volto” sia pure di breve entità senza procurare danni ed eccessivo dolore, mentre la successiva “smanacciata” sul volto (cioè gesto proprio di chi, trattenuto, riesce a svincolarsi e comunque a colpire) è diventata “una sberla a mano aperta a braccio teso sulla parte sinistra del volto” che provocava un dolore solo momentaneo. Anche l’arbitro nel rapporto parla per il primo episodio di leggera manata e per il secondo di manata, mentre nel supplemento rispettivamente, di schiaffo non violento dato in pieno colto e di schiaffo violento. La Commissione Disciplinare ritiene, pertanto, che il sig. BUSCAGLIA debba essere sanzionato per il buffetto (confermato, peraltro, dalle immagini televisive), per la smanacciata, oltre che per le ingiurie e le minacce rivolte all’assistente arbitro all’atto del suo allontanamento dal terreno di gioco ed il comportamento tenuto al termine della gara nei confronti dello stesso assistente, dell’arbitro e del Presidente Regionale degli Arbitri. Nella determinazione della sanzione va anche tenuto conto del mancato ravvedimento da parte del detto BUSCAGLIA, che, contraddicendo le espressioni di “rammarico per l’inqualificabile comportamento tenuto con la terna arbitrale” contenute nel reclamo, ha reiterato anche davanti a Questa Commissione un comportamento non certo consono ad un tesserato. Sanziona congrua per il BUSCAGLIA appare quella della squalifica a tutto il 26/02/2007. La società VERBANO CALCIO risponde dell’operato del proprio tesserato per responsabilità oggettiva, fondata non sulla colpa, ma nel rapporto che la lega al proprio allenatore. Nella determinazione della sanzione va, comunque, tenuto conto del fattivo comportamento dei dirigenti e dei calciatori della società che, come rilevato dal G.S., sono attivamente intervenuti a difesa degli ufficiali di gara limitando in tal modo le conseguenze degli atti del proprio allenatore, l’ammenda, pertanto, può essere contenuta in Euro 300,00. Tutto ciò premesso RIDUCE la squalifica al tecnico MARZIO BUSCAGLIA a tutto il 26/02/2007 L’ammenda alla società VERBANO CALCIO ad Euro 300,00 Dispone la restituzione della relativa tassa alla società VERBANO CALCIO ed anche quella relativa all’allenatore MARZIO BUSCAGLIA.
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