COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°37 del 25/03/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Tradate Camp. Promozione / Gir. A Gara del 26/02/2004 tra Tradate/Nuovo Saronno (C.U. n.34 del C.R.L. datato 04/03/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°37 del 25/03/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Tradate Camp. Promozione / Gir. A Gara del 26/02/2004 tra Tradate/Nuovo Saronno (C.U. n.34 del C.R.L. datato 04/03/2004) La società F.C. TRADATE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito il dirigente responsabile, sig. BIANCHI FRANCO, sino al 19/05/2004, lamentando che i fatti riportati nel C.U. che ha reso nota la decisione del G.S. non corrisponderebbero a verità. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: che il referto arbitrale, il quale forma piena prova del comportamento tenuto dai tesserati nell’ambito delle gare, è del tutto chiaro e inequivocabile nel precisare che il dirigente responsabile sig. BIANCHI FRANCO, al termine della gara, ha cercato di aggredire un calciatore avversario, non riuscendovi solo grazie all’intervento di alcuni calciatori che lo hanno trattenuto. Il referto arbitrale è altresì chiaro nell’evidenziare che il sig. BIANCHI ha rivolto frasi ingiuriose anche nei confronti dell’assistente dell’arbitro. Le deduzioni svolte dalla reclamante, invece, costituiscono mere allegazioni di parte. Si rileva, infine, che la sanzione comminata dal G.S. è congrua tenuto conto del comportamento scorretto posto in essere dal sig. FRANCO BIANCHI. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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