COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°39 del 08/04/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Amatese Camp. 3^ Cat. / Gir. E Gara del 28/03/2004 tra Amatese/Atl.Cinisello

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°39 del 08/04/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Amatese Camp. 3^ Cat. / Gir. E Gara del 28/03/2004 tra Amatese/Atl.Cinisello La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società G.S. Amatese relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società avrebbe fatto partecipare il calciatore LA DONNA LUIGI (Atl. Cinisello) in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’art.42 n. 3 del C.G.S. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art.42 comma 6 C.G.S. Rilevato che la società ATL. CINISELLO non ha inviato le proprie contro deduzioni. Rilevato che, come da C.U. n.32 del 25/03/2004 del Comitato di Milano il calciatore risultava squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla soc. ATL. CINISELLO la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 3; b) di comminare alla soc. ATL. CINISELLO l’ammenda di Euro 52,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore LA DONNA LUIGI per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 08/05/2004 il dirigente accompagnatore sig. IGGINOSA WALTER della società ATL. CINISELLO Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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