COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°39 del 08/04/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. San Giorgio Camp. 2^ Cat. / Gir. R Gara del 14/03/2004 tra Locate/San Giorgio (C.U. n.28 del Comitato di PAVIA datato 18/03/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°39 del 08/04/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. San Giorgio Camp. 2^ Cat. / Gir. R Gara del 14/03/2004 tra Locate/San Giorgio (C.U. n.28 del Comitato di PAVIA datato 18/03/2004) La società SAN GIORGIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori: STEFANO COLTELLI per 3 GARE, MORGANA DAVIDE per 4 GARE e MATTEO COLTELLI sino al 13/09/2004 e l’assistente GIUSEPPE VILLANI sino al 26/04/2004, lamentando che le squalifiche sono eccessive in relazione alla gravità dei comportamenti effettivamente tenuti dai calciatori nei confronti dell’arbitro. Infatti, a dire della reclamante, i calciatori si sarebbero limitati a protestare senza offendere, minacciare e/o toccare l’arbitro. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S. e sentita la reclamante, rileva: l’arbitro, sentito da Questa Commissione a chiarimenti, ha precisato che il calciatore, MATTEO COLTELLI, a fine gara, dopo averlo insultato, lo ha spinto contro la rete del recinto degli spogliatoi violentemente, tanto da causargli dolore alla spalla sinistra per circa un’ora. L’arbitro ha inoltre confermato che il calciatore STEFANO COLTELLI e DAVIDE MORGANA hanno proferito rispettivamente frasi offensive e minacciose, mentre l’assistente, VILLANI, ha pronunciato espressioni che offendono l’onore del direttore di gara. Alla luce della gravità dei comportamenti riferiti dall’arbitro che costituiscono fonte primaria e privilegiata di prova, si ritiene congruo confermare le squalifiche comminate ai calciatori e all’assistente di parte dell’arbitro dal G.S. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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