COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 23/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Calcio Colognese – Coppa Italia Eccellenza / Gir. E Gara del 02/09/2004 tra Sporting San Donato / Colognese Calcio

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 23/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Calcio Colognese – Coppa Italia Eccellenza / Gir. E Gara del 02/09/2004 tra Sporting San Donato / Colognese Calcio La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società CALCIO COLOGNESE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante la società SPORTING SAN DONATO avrebbe fatto partecipare il calciatore SIMONE SCIAMANNA in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini di cui all’art.42 n.3 del C.G.S. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte come previsto dello stesso art. 42 comma 6 del C.G.S. Rilevato che la società SPORTING SAN DONATO non ha inviato le proprie contro deduzioni. Rilevato che, come da C.U. n.33 datato 26/02/2004 del C.R.L. il calciatore risulta squalificato per una gara per recidiva in ammonizione, di conseguenza rilevato che il calciatore SCIAMANNA ha partecipato alla gara di Coppa Italia CANTU’ G.S. SAN PAOLO/SPORTING SAN DONATO disputatasi il 29/08/2004 e non ha scontato la squalifica; che, di conseguenza, ha partecipato in posizione irregolare alla gara del 02/09/2004 ed il reclamo è fondato. Visti gli artt. 12-13-14-17-42 n. 2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare DELIBERA a) di comminare alla società SPORTING SAN DONATO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società SPORTING SAN DONATO l’ammenda di euro 190,00, così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore SIMONE SCIAMANNA per una ulteriore gara di Coppa Italia; d) di inibire a tutto il 23/10/2004 il dirigente accompagnatore signor SBROSSI LUIGI della società SPORTING SAN DONATO Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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