COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 30/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Oreno – Coppa Italia Gara del 29/08/2004 tra Voluntas Osio Sotto/Oreno

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 30/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Oreno – Coppa Italia Gara del 29/08/2004 tra Voluntas Osio Sotto/Oreno La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società A.C. ORENO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società VOLUNTAS OSIO SOTTO avrebbe fatto partecipare il calciatore LORENZO GNOCCHI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n.3 del C.G.S.. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dal medesimo art. 42 comma 6 del C.G.S.. rilevato che la società VOLUNTAS OSIO SOTTO non ha inviato le proprie contro deduzioni. Rilevato che, come da C.U. n.37 del 25/03/2004 del C.R.L. il calciatore risulta squalificato per una gara per recidiva in ammonizione nella Coppa Lombardia; visto il parere espresso dalla CORTE FEDERALE nella riunione del 18/12/2003, secondo la quale in caso di squalifica irrogata e non scontata nella stagione precedente in riferimento a gare di COPPA REGIONALE inflitta a calciatori che nella successiva stagione sportiva militano in squadre che disputano la COPPA ITALIA, va scontata nella stagione successiva nelle gare di COPPA ITALIA. Rilevato che in base a tale parere, al quale Questa Commissione si uniforma, il calciatore doveva scontare la squalifica nella gara oggetto del reclamo e che di conseguenza lo stesso calciatore ha partecipato alla gara medesima in posizione irregolare. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n. 2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare DELIBERA a) di comminare alla società VOLUNTAS OSIO SOTTO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società VOLUNTAS OSIO SOTTO l’ammenda di EURO 135,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore LORENZO GNOCCHI per una ulteriore gara da scontare in COPPA ITALIA o in COPPA LOMBARDIA; d) di inibire a tutto il 30/10/2004 il dirigente accompagnatore signor ROBERTO TONOLINI della società VOLUNTAS OSIO SOTTO. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it