COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 07/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Trealbe Calcio Camp. Promozione Gir. D Gara del 05/09/2004 tra Trealbe/Ardens Cene

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 07/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Trealbe Calcio Camp. Promozione Gir. D Gara del 05/09/2004 tra Trealbe/Ardens Cene La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società TREALBE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società ARDENS CENE avrebbe fatto partecipare il calciatore NORIS SAMUEL in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini di cui all’art. 42 n.3 del C.G.S.. Rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come previsto dal medesimo art. 42 n. 6 del C.G.S.. Rilevato che la società ARDENS CENE non ha inviato le proprie contro deduzioni. Rilevato che, come da C.U. n.46 del 26/05/2004 del C.R.L. il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n. 2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo proposto a) di comminare alla società ARDENS CENE la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società ARDENS CENE l’ammenda di EURO 135,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore NORIS SAMUEL per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 07/11/2004 il dirigente accompagnatore sig. BREDA SANTINO della società ARDENS CENE. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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